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AA.VV.
Codice di procedura civile
Titolo e contributi: Codice di procedura civile
Pubblicazione: IlSole24Ore, 16/09/2015
Nota:
- Lingua: italiano
- Formato: PDF con DRM Adobe
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Abstract:
Dalle nuove procedure esecutive, passando per il pignoramento, fino all'espropriazione forzata: si possono riassumere così le innovazioni apportate al codice di procedura civile dal recente decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. La rivoluzione ha toccato in particolare il libro quarto del Cpc.Le nuove procedure esecutiveA seguito del "restyling" della disciplina del precetto è stato previsto che l'atto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge 132/2012.Il pignoramentoPer questo istituto è stata consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. La vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto.L'espropriazione forzata- La pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della Giustizia, in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".- Eppoi, nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto legge afferma ''impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.- È riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali).- Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito. Se vi sono più offerte è consentita la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto. Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione, ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario.- Spetterà al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia.